Circolare 282

CIRC-282-PIANO FERIE ESTIVE ATA

Piano Ferie estive Personale ATA

Con riferimento all’oggetto, al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio,
si invita il personale ATA a presentare, entro e non oltre il 30 marzo p.v., la richiesta di fruizione delle
ferie e dei giorni di festività soppresse relativamente all’anno in corso, in modo da consentire la
tempestiva verifica di compatibilità, da parte del DSGA e del Dirigente Scolastico.
La domanda di ferie andrà presentata tramite Sportello digitale.
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Con riferimento al personale ATA a tempo indeterminato, si ricordano le principali disposizioni
contrattuali:
➢ Il personale fruisce dell’intero periodo di ferie entro il 31 agosto 2024, salvo particolari esigenze
di servizio.
Per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico, e tenuto conto del calendario scolastico
dell’istituto, non potranno essere autorizzate ferie nell’ultima settimana di agosto (dal 26/8/2024
al 30/8/2024).
Il personale potrà rinviare, in via eccezionale, non più di quattro giorni di ferie da fruire nei periodi di
sospensione dell’attività didattica e non oltre il 30 aprile 2025.
➢ Il personale ha diritto: a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non
superiore a tre anni; a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore a tre anni (il
sabato è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie).
➢ In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale
e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno
scolastico di riferimento, il godimento delle ferie residue dovrà avvenire non oltre il mese di aprile
dell’anno successivo, preferibilmente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. (si veda art.
13 comma 10 CCNL Scuola).
➢ Al dipendente sarà assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo
nel periodo 1 luglio-31 agosto (si veda art. 13 comma 11 CCNL Scuola).
➢I giorni di recupero delle festività soppresse dovranno essere utilizzati entro il 31 agosto 2024 (si
veda art. 14 comma 2 CCNL Scuola).
Le giornate di riposo compensativo potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di
sospensione delle attività didattiche, non oltre l’anno scolastico di riferimento (si veda art. 54 commi 4 e 5
CCNL Scuola).
Si ritiene infine utile precisare che l’attuale normativa (Art. 5 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni,
dalla L. 135/2012, rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”) prevede che: “le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.”.
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Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2024), fino
al termine delle lezioni o supplente breve, le ferie 2023/2024, maturate nell’arco di vigenza del rapporto
di lavoro, andranno fruite prima della conclusione del contratto.
Le ferie saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico entro il 30 aprile 2024, su indicazione del DSGA,
tenuto conto delle esigenze di servizio.

 

Il Dirigente Scolastico
(Milca Fiorella Granese)

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